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brexit

La data del 31 dicembre 2020 ha segnato la fine del periodo di transizione per il recesso del Regno Unito dall’Unione Europea. A tutti gli effetti dunque e a seguito della Brexit, a partire dall’inizio di questo 2021 il Regno Unito è un paese terzo rispetto all’Unione Europea, non più soggetto alle sue norme e regole di diritto vigenti.

Nell’ambito della Trade Compliance e del trasporto merci questo significa, in estrema sintesi, che negli scambi commerciali tra l’Unione e il Regno Unito devono applicarsi procedure e formalità doganali vigenti per il commercio con paese terzi. Resta esclusa, è evidente, l’Irlanda del Nord, paese per il quale restano valide le norme e le procedure doganali dell’Unione per tutte le merci in entrata e in uscita dal paese.

Come ben chiarisce la nota pubblicata sul sito stesso dell’Unione Europea, si tratta di un passaggio importante per tutte quelle imprese che vendono o acquistano merci e servizi nel Regno Unito, per le aziende che movimentano merci nel paese o ancora per tutte quelle realtà che utilizzano “materiali e merci del Regno Unito negli scambi con i paesi partner dell'UE nell'ambito dei regimi preferenziali”.

L’effetto diretto ed evidente di questa modifica dei regimi doganali è che per tutte le succitate attività diventa necessario presentare dichiarazioni in dogana oltre a richiedere una lunga serie di azioni:

  • fornire, laddove sia richiesto, i dati relativi alla sicurezza delle merci;
  • acquisire licenze speciali per l’import/export di talune merci come rifiuti o sostanze chimiche;
  • sottoporsi a formalità supplementari per l’import/export di prodotti soggetti ad accise;
  • conformarsi a norme e procedure IVA differenti.

La novità del 2021: il “Trade and Cooperation Agreement” tra UE e UK

In attesa della conclusione dell’iter legislativo previsto da ciascuno degli Stati Membri dell’Unione, dal 1° gennaio 2021 è in vigore l’accordo commerciale di cooperazione tra UE e Regno Unito firmato il 31 dicembre 2020.

Il Trade and Cooperation Agreement stabilisce che non si applichino dazi doganali negli scambi commerciali delle merci originarie dei paesi UE e del Regno Unito, purché gli esportatori siano in grado di auto dichiarare il carattere originario delle merci.

In particolare, al Titolo I Capitolo 2 Parte II dell’accordo si prevede che, al fine di evitare l’applicazione della clausola Mfn – Most favoured nation (nazione più favorita) nella determinazione dei dazi all’importazione in ciascun paese, sia necessario soddisfare i requisiti previsti dalle regole di origine.

A quali prodotti si applica il trattamento tariffario preferenziale?

Per poter godere del trattamento tariffario preferenziale e dunque non essere soggetti a dazi, i prodotti esportati devono soddisfare una serie di requisiti.

Le regole parlano di applicabilità dell’origine preferenziale ai prodotti interamente ottenuti nel territorio e quelli che “sono stati oggetto nello stesso di lavorazioni o trasformazioni sufficienti”. In questo secondo caso, è possibile ottenere l’attestazione anche a partire da materie prime di origine non comunitaria, purché soddisfino i requisiti delle “lavorazioni o trasformazioni sufficienti” previste dai protocolli di libero scambio e purché non vi sia stata alcuna interruzione della lavorazione nel paese di origine. Questo significa che un prodotto fabbricato nell’Unione Europea non può ottenere lo status di merce di origine preferenziale comunitaria se una pur minima parte del processo produttivo sia avvenuta in un Paese extracomunitario.

Per quanto riguarda l’utilizzo di materiali non originari per la fabbricazione di un prodotto finito, sono previsti margini di tolleranza, descritti in una serie di specifiche che riguardano la percentuale sul peso o la percentuale sul valore del bene finito franco fabbrica.

Leggi anche: 4 step per ottenere la dichiarazione di Origine Preferenziale delle merci

Le regole per ottenere il trattamento tariffario preferenziale

Per ottenere il trattamento tariffario preferenziale, si richiede che la merce esportata da un paese membro verso il Regno Unito sia spedita direttamente in UK. È naturalmente consentito attraversare altri territori, purché le merci rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato in cui transitano e non subiscano alcuna ulteriore operazione, fatte salve quelle indispensabili a garantirne la conservazione in buono stato.

Inoltre, è richiesto all’esportatore di fornire all’importatore una valida attestazione di origine: questo significa che l’esportatore appartenente alla UE deve essere registrato al sistema REX.

Nel caso in cui l’operatore non sia ancora registrato su REX, è consentito in via transitoria di indicare nella dichiarazione allegata alla circolare 49/2020 il codice EORI, unitamente al proprio indirizzo completo da inserire nel campo “luogo e data”.

Si tratta per l’appunto di una possibilità offerta in via transitoria, in considerazione dei tempi necessari perché la registrazione arrivi a buon fine. Una volta ottenuto il codice di registrazione, i dati andranno in ogni caso aggiornati. Gli operatori già in possesso di registrazione REX, ottenuta anche in data anteriore al recesso del Regno Unito dalla UE, possono continuare a utilizzare i loro codici per tutte le esportazioni in ambito preferenziale. Da parte sua, l’importatore deve dimostrare di essere a conoscenza dell’origine unionale del bene.

Nel caso in cui sia un operatore UK a effettuare una esportazione verso un paese dell’Unione, per non essere soggetto al dazio deve a sua volta indicare un codice EORI, vale a dire un codice identificativo dell’origine del bene. La dichiarazione ha una validità di 12 mesi e l’esportatore è responsabile della corretta attestazione di origine.

Dell’accordo tra Unione Europea e Regno Unito si potrà beneficiare per tutto il 2021 e il trasportatore ha la possibilità di presentare un’autocertificazione anche in assenza di una dichiarazione preventiva da parte del fornitore, che potrà essere emessa anche in un secondo tempo e comunque non oltre il 1° gennaio 2022.

Leggi anche: Come ridurre i tempi interni di gestione del Made In e Origine Preferenziale

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