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Aggiornamento liste Metisoft con 20° pacchetto di sanzioni nei confronti della Federazione Russa

Scritto da Vincenzo Consorti | Apr 27, 2026 7:54:10 AM

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie L del 23.04.2026 - sono stati pubblicati i regolamenti con i quali la Commissione Europea ha aggiornato i regimi sanzionatori adottati dall’UE nei confronti della Russia.

In particolare, è stato reso pubblico il c.d. ventesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti della Federazione Russa attraverso il Regolamento (UE) 2026/506 (“Reg. 2026/506”), che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 (“Reg. 833/2014”) e il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/509 (“Reg. 2026/509”) assieme al Regolamento (UE) 2026/511 (“Reg. 2026/511”) che modificano il Regolamento (UE) n. 269/2014 (“Reg. 269/2014”).

Pubblicati, inoltre, il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/505 (“Reg. 2026/505”) e il Regolamento (UE) 2026/513 (“Reg. 2026/513”), che modificano il Regolamento (CE) 765/2006 (“Reg. 765/2006”), concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina.

Le nuove azioni punitive sono state adottate con l’obiettivo strategico di massimizzare la pressione economica e diplomatica sulla Russia per indurla a cessare la costante aggressione sul territorio ucraino. È stato impiegato, per la prima volta, lo strumento di antielusione contro Paesi terzi e colpite le aree riguardanti entrate energetiche, sistema finanziario, capacità industriale e militare.

 

Misure su individui ed entità

In relazione ai provvedimenti di carattere soggettivo, sono state adottate le seguenti modifiche:

  • Reg. 2026/505: inserimento di 3 nuove persone giuridiche, 2 di origine bielorussa e una di origine cinese, relative al complesso militare-industriale bielorusso e al regime di Lukashenko. A tali individui è imposto il congelamento dei fondi e il divieto di finanziamento come riportato nell’allegato I del Regolamento (CE) n. 765/2006, con restrizioni connesse alla fornitura di materiali destinati al sostegno russo nel conflitto e all’esportazione di petrolio.

  • Reg. 2026/506: coinvolgimento di 60 entità all’elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi che figurano nell’allegato IV del Regolamento (UE) n. 833/2014. Per le organizzazioni coinvolte è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso, comprese quelle che potrebbero contribuire al miglioramento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia.

  • Reg. 2026/509: designate 117 entità, comprendenti 37 persone fisiche e 80 persone giuridiche. Ai soggetti responsabili sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche e, al contempo, è fatto divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione, direttamente o indirettamente, di dette persone ed entità ai sensi dell’art.1 del Regolamento (UE) n. 269/2014.

Misure su flotta ombra e restrizioni portuali

L’Unione Europea ha reso ulteriormente stringente il quadro sanzionatorio nei confronti della flotta ombra di Putin (46 nuove inserimenti e 11 cancellazioni). Il totale delle imbarcazioni sottoposte a restrizioni, così facendo, raggiunge quota 632.

Per giunta, sono stati imposti nuovi divieti legati a:

  • transazioni con il porto indonesiano di Karimun e due porti russi (Murmansk e Tuapse);
  • vendita diretta e indiretta di navi cisterna a entità russe.

Misure sul settore energetico

Il settore dell’energia rimane il principale bersaglio, con l’obiettivo di prosciugare le entrate che alimentano il Cremlino. Il nuovo pacchetto introduce 36 nuove designazioni che colpiscono l’intera filiera energetica russa, dall’esplorazione all’estrazione, fino alla raffinazione e al trasporto. Nello specifico, è stato introdotto il divieto alle aziende UE di fornire assicurazioni e servizi marittimi a livello globale e imposto l’obbligo di clausole contro la vendita di petroliere a Mosca.

Nuove disposizioni anche sul fronte del Gas Naturale Liquefatto (GNL), in cui è stata proibita la fornitura di servizi e supporto tecnico per le navi metaniere e rompighiaccio russe, colpendo di fatto i nuovi progetti nell'Artico. È vietata, inoltre, la fornitura di servizi terminalistici GNL a entità controllate per oltre il 50% da cittadini o entità russe.

Definito anche il piano di uscita totale dal gas russo entro il 2027, in cui:

  • Contratti a breve termine: a partire dal 25 aprile 2026 scatterà il divieto per il GNL, mentre per il gas da gasdotto dal 17 giugno 2026. Da queste date, le aziende europee non possono più comprare gas russo con contratti nuovi o di breve durata.

  • Contratti a lungo termine: la chiusura definitiva è fissata al 1° gennaio 2027 per il GNL e al 30 settembre 2027 per il gas via tubo. Si tratta di tempistiche più lunghe per evitare penali enormi e permettere ai Paesi di trovare fornitori alternativi.

Misure su finanza e sistema bancario

Nel settore bancario, le nuove disposizioni vietano agli operatori UE di intrattenere rapporti con ulteriori 20 banche russe. Le restrizioni si estendono anche a istituti di Paesi terzi, come Azerbaigian, Kirghizistan e Laos, che contribuiscono a eludere le sanzioni collegandosi al sistema russo di messaggistica finanziaria.

Sulla base del precedente pacchetto, particolare continuità è stata dedicata al blocco delle criptovalute e delle valute digitali delle banche centrali con l’inserimento di rublo digitale e della stablecoin Rubx, strumenti creati specificamente per tentare di aggirare i circuiti finanziari tradizionali sanzionati. Esteso inoltre il divieto totale di transazioni con fornitori russi di servizi di cripto-asset e piattaforme decentralizzate.

 

Misure legate all’antielusione

Per la prima volta in assoluto è stato attivato il meccanismo di antielusione. La misura è stata impiegata nei confronti della Repubblica del Kirghizistan, a causa di un fallimento sistematico nel prevenire la riesportazione verso la Russia di beni critici prodotti nell’UE, come macchine e attrezzature per telecomunicazioni utilizzate nella fabbricazione di droni e missili.

 

Con i nuovi inserimenti, il numero totale di individui ed entità soggetti alle sanzioni dell’UE per aver compromesso l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina supera attualmente le 2.600 unità, tra individui ed entità.

Le persone sanzionate sono soggette a congelamento dei beni. Pertanto, cittadini e aziende dell’UE, non possono fornire loro fondi o risorse economiche.

Metisoft, da sempre attenta alla problematica delle sanzioni e consapevole del proprio ruolo di partner di riferimento per la distribuzione periodica di liste di nominativi a supporto dei controlli AML e CTF per il Know Your Customer e per il Reputational Risk Control, ha tempestivamente provveduto al censimento sia dei nominativi inseriti nel Regolamento (UE) 2026/506 che attualmente contiene più di 900 soggetti, sia dei nominativi inseriti negli altri regolamenti che prevedono il congelamento dei fondi e ancora non recepiti nei data file ufficiali della UE.

Le liste aggiornate sono già disponibili nei sistemi Metisoft.

 

Regolamento UE – 2026/505

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600505

Regolamento UE - 2025/506

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600506

Regolamento UE – 2026/509

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600509

Regolamento UE - 2026/511

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600511

Regolamento UE – 2026/513

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600513