A seguito degli attacchi dell'11 settembre 2001 e delle minacce terroristiche imputabili alle operazioni militari in Iraq e in Afghanistan, l'entrata in vigore del regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1334 del 22 giugno 2000 ha introdotto un rafforzamento dei controlli sui prodotti “dual use” - o a duplice uso. Tali prodotti sono indicati nel regolamento CE n. 428/2009 del Consiglio, entrato in vigore il 27 agosto 2009 e da allora modificato più volte.
Ma che cos'è un prodotto “dual use” e come lo si deve dichiarare?
Un prodotto “dual use” è un bene che può trovare applicazione sia in campo civile che in quello militare.
I prodotti a duplice uso hanno pertanto delle caratteristiche intrinseche che potrebbero potenzialmente consentirne l'applicazione in campo militare, pur essendo progettati per utilizzi civili. Tali caratteristiche sono generalmente ascrivibili ai materiali da cui sono costituiti (ad esempio prodotti esplosivi o metalli rari), alla tecnologia all'avanguardia utilizzata per produrli come nel caso di laser, sensori intelligenti, alla pericolosità del prodotto stesso, come ad esempio i materiali chimici potenzialmente dannosi, al processo di lavorazione particolarmente sofisticato, alla possibilità di essere convertito agevolmente in un'arma chimica, biologica o convenzionale, alla presenza di materiale radioattivo ed altro ancora.
Il termine "prodotto a duplice uso" non significa infatti che il prodotto possa funzionare in campo militare senza modifiche, ma si riferisce anche a tutti i beni che potrebbero essere adattati a scopi militari con precise modifiche.
La verifica dei beni duali a livello europeo è stabilita dal regime di controllo delle esportazioni denominato Intesa di Wassenaar, che insieme ad altri tre protocolli internazionali disciplina l'export.
Come abbiamo accennato, il riferimento normativo per il controllo delle esportazioni dei prodotti dual use è il regolamento CE n. 428/2009, poi modificato dal regolamento UE 2018/1922.
All'interno di tale regolamento è presente l'Allegato I, dentro il quale si evidenziano tutti i prodotti che necessitano di autorizzazione per essere trasportati.
Per garantire la completa conformità alle normative vigenti e per evitare di andare incontro a severe sanzioni penali, un prodotto a duplice uso deve essere autorizzato all'esportazione. Il decreto legislativo n. 96/2003 determina l'applicazione dei regolamenti nel nostro Paese e designa il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) come autorità competente. A quest'ultimo va sottoposta la richiesta di autorizzazione all'esportazione da parte di un azienda esportatrice. Tale richiesta deve essere accompagnata da adeguata documentazione tecnica relativa al prodotto da esportare.
È possibile esportare in tutto il mondo? Ci sono alcuni regolamenti che indicano restrizioni specifiche per alcuni Paesi sottoposti a embargo, come ad esempio:
Per evitare il rischio di impedimenti durante l'esportazione di beni dual use, gli esportatori devono presentare, al momento della richiesta di autorizzazione, un rapporto stilato da esperti nel campo di applicazione del prodotto, dimostrando che non sussiste il rischio che esso possa essere convertito in un bene a uso militare.
Lo stesso Amedeo Teti, direttore generale per la politica commerciale internazionale del MiSE, che ora si occupa di lotta alla contraffazione, in un documento ufficiale ha dichiarato che “molto importante sarà il parere tecnico di un soggetto idoneo, specialmente per chiarire casi dubbi nei quali non appare evidente il requisito dell'appositamente progettato o modificato (perché non chiariti dall'istante o nel caso che l'autorità amministrativa ritenga opportuno comunque operare un supplemento di istruttoria) e quindi se trattasi di bene a uso civile o militare”.
Esistono quattro tipi di autorizzazioni all'esportazione nel regime di controllo delle esportazioni dell'UE:
Autorizzazioni Generali di Esportazione dell'UE (EUGEA), che consentono l'esportazione di prodotti a duplice uso verso determinate destinazioni a determinate condizioni (cfr. Allegato II del regolamento UE 2018/1922).
Autorizzazioni Generali Nazionali di Esportazione (NGEA), che possono essere rilasciate dai paesi dell'UE se sono coerenti con le EUGEA esistenti e non fanno riferimento agli articoli elencati nell'Allegato II del regolamento.
Licenze globali, che possono essere concesse dalle autorità competenti a un esportatore e possono coprire più beni per più Paesi di destinazione o utenti finali.
Licenze individuali, che possono essere concesse dalle autorità nazionali a un esportatore e riguardano l'esportazione beni a duplice uso verso un utente finale o destinatario in un Paese terzo.
In conclusione, il commercio di prodotti dual use è necessariamente normato da regolamenti stringenti a causa della natura sensibile di tali prodotti. Tuttavia, il confine tra uso civile e militare non è netto, ed è per questo che il controllo si esprime “elasticamente” con diverse tipologie di autorizzazioni.
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