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No-Russia-Clause

Il prossimo 20 marzo, per gli esportatori dell'UE entrerà in vigore la misura antielusiva adottata con il 12° pacchetto di sanzioni UE nei confronti della Russia, che vieta le riesportazioni di alcuni prodotti verso tale paesela No Russia Clause. La nuova norma impone di fatto alle imprese europee interessate nuovi obblighi di compliance.

La clausola di "non riesportazione in Russia" vieta contrattualmente la riesportazione in Russia e la riesportazione per l'uso in Russia di alcune merci e deve essere inserita in tutti i contratti relativi a vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di una gamma piuttosto ampia di prodotti verso Paesi terzi ad eccezione dei paesi partner (USA, Giappone, UK, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia e Svizzera).

La clausola riguarda:

  • beni a duplice uso
  • elementi tecnologici avanzati utilizzati nei sistemi militari russi in Ucraina o fondamentali per il loro sviluppo
  • produzione o utilizzo di sistemi militari russi
  • merci e armi dell'aviazione

L’obbligo di includere la clausola di "non riesportazione in Russia" dipende dalla data di conclusione del contratto. I contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 (contratti già conclusi al momento dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/2878 del Consiglio) beneficiano di un periodo transitorio di un anno fino al 19 dicembre 2024 incluso o fino alla scadenza dei contratti, se precedente. I contratti conclusi a partire dal 19 dicembre 2023 (successivi alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/2878 del Consiglio) devono contenere la clausola di “non riesportazione in Russia” a partire dal 20 marzo 2024.

I divieti sono attuati dalle autorità doganali dell’UE.

Le aziende, entro il 20 marzo 2024 devono verificare se i propri prodotti rientrano nella misura antielusiva ed eventualmente aggiornare i termini di vendita per evitare possibili sanzioni da parte dell’autorità di controllo. Oltre alla clausola i contratti dovranno contenere l’indicazione di “rimedi adeguati” in caso di sua violazione. La verifica deve essere fatta negli allegati richiamati nell’art. 12 octies che contengono l’elenco delle merci identificate dalla rispettiva nomenclatura doganale.