Entro il 3 dicembre 2020 gli Stati membri dell’UE sono tenuti a recepire nella propria legislazione nazionale, la Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale (VI Direttiva Antiriciclaggio).
In questo articolo presento le principali novità.
Pubblicata il 12 novembre 2018, circa 6 mesi dopo l'adozione della V Direttiva, la VI Direttiva Antiriciclaggio (6AMLD) ne integra gli aspetti di diritto penale con norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio volte a contrastare e bloccare l'accesso delle organizzazioni criminali alle risorse finanziarie, anche per attività riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La Direttiva “mira a contrastare il riciclaggio mediante il diritto penale, consentendo una cooperazione transfrontaliera fra le autorità competenti più efficiente e più rapida”.
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Il suo recepimento comporterà un significativo cambiamento delle normative di tutti i Paesi aderenti all’UE, in quanto prevede l’introduzione di norme minime riguardanti la definizione dei reati e delle sanzioni in materia di riciclaggio.
La frequenza con la quale negli ultimi anni l’UE ha emanato le Direttive Antiriciclaggio suggerisce che l’interesse dell'UE per norme che proteggono l'integrità del sistema finanziario e sostengono la lotta contro il riciclaggio di denaro è sempre molto forte. Il 7 maggio 2020 la Commissione Europea ha pubblicato un Piano di Azione sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, adottato il 10 luglio 2020 dal Parlamento Europeo. Il documento, che si aggiunge alla ricca produzione normativa dell'Unione sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che si fonda sulle tre Direttive emanate nel giro di quattro anni, tra l’altro avvia procedure di infrazione contro diversi Stati membri per la mancata attuazione della Direttiva 2015/849/UE ed il mancato recepimento della Direttiva 2018/843/UE. Per la trasposizione della VI Direttiva Antiriciclaggio nell'ordinamento nazionale i Paesi membri hanno tempo sino al 3 dicembre 2020 e questa dovrà essere poi attuata dalle istituzioni finanziarie entro il 3 giugno 2021.
Il tempo stringe: è questo il momento per banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti obbligati di organizzarsi per non farsi trovare impreparati.
La VI Direttiva esplicita alcuni dettagli normativi, amplia il campo di applicazione della legislazione esistente e inasprisce le sanzioni penali per consentire alle istituzioni e alle autorità finanziarie di fare di più nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
La VI Direttiva Antiriciclaggio aumenta il numero di reati che rientrano nella definizione di riciclaggio di denaro e fornisce un elenco unificato di 22 reati, presupposto che costituiscono riciclaggio di denaro inclusi alcuni reati fiscali, criminalità ambientale e, per la prima volta in una Direttiva UE sul riciclaggio di denaro, reati di criminalità informatica. Ma non basta: anche sostegno e favoreggiamento al riciclaggio di denaro saranno soggetti alle stesse sanzioni penali e quindi chiunque aiuti i riciclatori di denaro commetterà esso stesso il crimine di riciclaggio di denaro. La responsabilità penale sarà estesa a persone giuridiche, come società di capitali o società di persone per consentirne la punibilità.
Possiamo provare a riepilogare in 6 punti le misure antiriciclaggio sempre più stringenti dettate dalla 6AMLD:
Il sistema di collegamento tra le norme fiscali, penali ed antiriciclaggio richiederà, all’interno dell’Unione Europea, un cambiamento significativo e avrà un impatto rilevante sulle procedure di valutazione del rischio per gli Intermediari Finanziari e i Professionisti.
Banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti obbligati sono chiamati ad una importante sfida per raggiungere la conformità con la 6AMLD: oltre a formare e gestire le risorse AML/CTF e gli addetti alla conformità, dovranno rivedere le proprie soluzioni tecnologiche per soddisfare i nuovi obblighi di monitoraggio e screening delle transazioni nel mutato contesto di rischio che verrà a crearsi quando i nuovi reati presupposto entreranno in vigore creando il giusto mix di metodologie e strumenti tecnologici.
Per evitare sanzioni e proteggere la propria reputazione agli occhi della clientela è auspicabile che banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti obbligati adottino soluzioni specializzate per automatizzare le procedure di on-boarding e monitoraggio che assicurino l’applicazione di tutti i controlli necessari per rispondere adeguatamente a una normativa che si prospetta sempre più complessa. Soluzioni che si integrino facilmente nel sistema del cliente e facciano risparmiare tempo e risorse. Il mercato offre oggi soluzioni tecnologiche avanzate che consentono di ridurre significativamente il carico di lavoro per la ricerca ed il controllo di nominativi in data base affidabili e sempre aggiornati come richiesto dalla normativa.
Raccogliendo le informazioni necessarie in modo veloce e sistematico, questi strumenti rappresentano oggi un supporto imprescindibile al giudizio umano che rimane fondamentale nella gestione del rischio e nel contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo. Tecnologia e capitale umano: un binomio per assicurare il successo del business anche in futuro.