Il D.Lgs. n. 125/2019 introduce modifiche ed integrazioni ai precedenti 90 e 92 del 2017, in particolare per l’individuazione del titolare effettivo, le transazioni con criptovalute e i controlli delle operazioni che coinvolgono Paesi Terzi ad alto rischio.
Che cosa ha comportato il Decreto?
Nell’ambito dei controlli antiriciclaggio e per il contrasto al finanziamento del terrorismo è importante sapere che da ieri, 10 novembre, è entrato in vigore il D.Lgs. n. 125/2019, emanato il 4 ottobre scorso con l’obiettivo di rendere effettivo il recepimento della V Direttiva europea antiriciclaggio in Italia.
Il Decreto comprende modifiche ed integrazioni rispetto alle normative precedenti in tema di controlli AML/CTF, oltre a tenere conto di quanto stabilito da quelle relative alla tutela della privacy.
Le novità del D.Lgs. n. 125/2019
Le novità più significative portate dal D.Lgs. n. 125/2019 riguardano principalmente:
- L’individuazione del titolare effettivo;
- Il trattamento delle valute virtuali e delle criptovalute;
- Gli obblighi antiriciclaggio per le succursali in Italia di broker e agenti con sede legale all’estero;
- Le misure di adeguata verifica rafforzata da parte degli enti finanziari verso clienti che operano con Paesi a rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- Obblighi di segnalazione periodica delle transazioni effettuate con Paesi Terzi;
- Divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi.
La V Direttiva impone più controlli e verifiche a più soggetti
La V Direttiva europea antiriciclaggio rappresenta un passo importante nella lotta contro azioni criminali in ambito finanziario, sia poiché è la prima normativa che si rivolge anche agli enti, come banche, assicurazioni e intermediari, che consentono transazioni anche con valute virtuali, sia perché in generale allarga lo spettro dei soggetti obbligati ad eseguire adeguate verifiche sui profili degli attori di una transazione. Per esempio, ora sono coinvolti nella normativa anche soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche o di opere d'arte, anche in qualità di intermediari, e gli agenti d’affari che agiscono nella locazione di immobili.
Nello specifico delle adeguate verifiche, il nuovo Decreto impone ai soggetti cui si rivolge di eseguire controlli rafforzati verso i clienti che operano in Paesi Terzi ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e specifici obblighi di segnalazione periodica delle transazioni effettuate. Il Consiglio dell’Unione Europea, a norma della V Direttiva, ha proposto, perciò, una nuova metodologia per la loro individuazione, includendo le giurisdizioni indicate dal GAFI e riservandosi di integrare l’elenco in base all’eventuale livello di minaccia nei confronti dell’Unione o per la mancanza di requisiti di trasparenza nell’ambito della titolarità effettiva.
L'obbligo di individuazione del titolare effettivo
Un’ulteriore novità introdotta dal D.Lgs. n. 125/2019 riguarda proprio i criteri necessari per l’individuazione del titolare effettivo in caso di clienti diversi dalle persone fisiche. Nello specifico, nel caso in cui il cliente di un ente finanziario sia una persona giuridica privata, i titolari effettivi individuati devono essere cumulativamente identificati in:
- Fondatori;
- Beneficiari;
- Rappresentanti legali, di direzione e di amministrazione.
Le soluzioni software che supportano nello svolgimento delle attività necessarie alla compliance alla V Direttiva
Come evidente, lo scenario che si prospetta per gli enti finanziari rispetto ai dovuti controlli antiriciclaggio e per il contrasto al finanziamento del terrorismo sta gradualmente aumentando la propria complessità, anche in termini operativi.
Perciò esistono soluzioni software che possono supportare questi soggetti nello svolgimento delle attività necessarie alla compliance alla V Direttiva. Questi applicativi sono in grado di svolgere controlli incrociati in pochi secondi su blacklist nazionali ed internazionali, di ridurre l’insorgenza di segnalazioni di falsi positivi, di gestire i controlli sulle transazioni di pagamento anche in caso di instant payment e di gestire i controlli sui Paesi Terzi ad alto rischio.