Le blacklist internazionali rappresentano per gli istituti bancari, finanziari e assicurativi uno strumento sempre più strategico per i controlli necessari alla compliance alla IV Direttiva UE antiriciclaggio e, in prospettiva, alla V Direttiva, alla quale sarà necessario adeguarsi entro il 1° gennaio 2020.
Il decreto legislativo 90/2017 (IV Direttiva) e le successive disposizioni attuative in ambito antiriciclaggio e antiterrorismo, infatti, mirano a rafforzare le misure di prevenzione e sanzione contro l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ampliando lo spettro dei soggetti obbligati all’effettuazione delle adeguate verifiche. Possedere dunque una ricca base dati, completa di nominativi raccolti da blacklist diverse e complementari, cui attingere in modo veloce, semplice e organizzato per l’effettuazione dei controlli obbligatori per legge, diventa per gli attori economici elencati più sopra un elemento strategico chiave per gestire agilmente e senza errori queste attività.
Per facilitare in questo senso il lavoro di banche, SGR e assicurazioni durante gli adempimenti di adeguata verifica della clientela, da tempo l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) rende disponibile sul proprio sito l’elenco organizzato dei link alle Sanction List antiriciclaggio e antiterrorismo, liste ufficiali del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, dell'Unione Europea e dell'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli USA.
La quantità di dati ricavabili da queste liste, tuttavia, spesso non è sufficiente a salvaguardare le organizzazioni soggette alla IV Direttiva dal rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e dalle conseguenti sanzioni e danni reputazionali e, inoltre, la mancata interrogazione incrociata delle liste nello stesso momento determina un dispendio di tempo non indifferente per gli addetti ai lavori.
A completamento delle Sanction List ufficiali elencate poco sopra, sono disponibili sul mercato anche Risk Screening List commerciali contenenti nominativi di Persone Politicamente Esposte (PEP) secondo il decreto legislativo 90/2017, informazioni necessarie per controlli in caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano PEP.
Le informazioni, anche quando non provengono da banche dati pubbliche, devono essere ottenute da fonti attendibili e autorevoli, che lavorino nel rispetto della normativa di riferimento (es. standard FATF), e devono essere raccolte in modo strutturato. Tra le fonti di dati non pubbliche vale la pena fare cenno alle liste “adverse media”, grazie alle quali istituti di credito e aziende possono effettuare facilmente la valutazione della clientela e creare i profili del rischio al fine di non incorrere in problematiche reputazionali attraverso l’analisi di notizie pubblicate sui nominativi in oggetto.
In risposta all’esigenza di effettuare controlli che siano sempre più approfonditi, puntuali, veloci e sicuri, sono state immesse sul mercato soluzioni software ad hoc in grado di interrogare in modo incrociato più blacklist, identificando e segnalando i casi di falsi positivi. Una gestione integrata e digitalizzata delle blacklist per i controlli AML/CTF rende davvero agile lo svolgimento delle operazioni di verifica, garantisce la correttezza delle interrogazioni e un alto grado di approfondimento di queste, tutelando l’immagine e la reputazione degli istituti che decidono di adottare questi sistemi IT, non solo agli occhi dei clienti ma anche delle autorità giudiziarie in materia.
Come ulteriore garanzia, alcune soluzioni software per i controlli AML/CTF su molteplici liste sono in grado anche di gestire ed effettuare controlli incrociati tra liste ufficiali e liste create internamente dalle organizzazioni, contenenti ad esempio nominativi di persone indesiderate. Una base dati completa e integrata, in grado di attingere da fonti diverse interrogabili in tempo reale e in pochi secondi risulta dunque fondamentale nelle attività di controllo antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.
Possedere le corrette tecnologie per effettuare queste operazioni non rappresenta solo un passo verso il miglioramento dei processi, l’efficientamento delle organizzazioni e un asso nella manica per tutelarsi da sanzioni, ma soprattutto un investimento che guarda al futuro dell’organizzazione e che è in grado di restituire nell’immediato benefici tangibili per il management.