Per comprendere meglio di cosa si tratta e come cambierà la circolazione delle merci a partire dal 2022, continua la lettura di questo articolo.
Il certificato EUR 1 permette di dichiarare l’origine e produzione comunitaria della merce, un’informazione necessaria affinché i prodotti possano circolare dall’Unione Europea verso altri Paesi.
Oggi, l’esportatore ha l’obbligo di presentare la documentazione alla dogana, per rispettare gli accordi bilaterali previsti e permettere al cliente estero di pagare dazi ridotti o esserne esonerato del tutto. A questo proposito, c’è un’importante novità che riguarda la modalità di presentazione della certificazione.
Continua la lettura per sapere cosa prevedono le nuove procedure in vigore dal 1° aprile 2022 e i vantaggi di questo strumento per gli accordi commerciali. Puoi passare all’argomento di tuo interesse cliccando il paragrafo dedicato.
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Per capire i cambiamenti che attendono le aziende europee che hanno intrapreso accordi commerciali con Paesi extra UE, analizziamo nel dettaglio le procedure alla data di aggiornamento di questo articolo (febbraio 2022).
Fino a marzo 2022, l’esportatore può ancora presentare il modello EUR.1 previdimato per certificare l’origine preferenziale delle merci. Tuttavia, l’Agenzia delle Dogane ha stabilito che la procedura di prevedimazione del modello EUR 1 non sarà più applicabile, così da rendere le procedure più snelle e migliorare l’efficacia dei controlli.
La scadenza per l’utilizzo di questa modalità di dichiarazione di origine e produzione della merce comunitaria ha subito diverse proroghe a causa dell’emergenza sanitaria. Ad oggi è confermato che la nuova modalità entrerà in vigore a partire dal 1° aprile del 2022 – in concomitanza con la prevista cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario.
Di fatto, dopo le proroghe concesse in precedenza, l’Agenzia delle Dogane ha deciso di ritardare ulteriormente il termine della previdimazione dei certificati di circolazione che attestano l’origine preferenziale delle merci. Si tratta di un provvedimento che estende la validità della procedura, per dare un segnale concreto di supporto alle agenzie esportatrici italiane in un momento difficile quale quello che stiamo attraversando.
Scaduto il termine della nuova proroga, dunque dal 1° aprile 2022, non sarà più possibile richiedere all’Ufficio doganale competente il rilascio di certificati EUR1, EUR MED e A.TR. in bianco, già timbrati e firmati.
Continua a leggere per conoscere le procedure più vantaggiose per esportare merci verso Paesi esteri, semplificare i flussi e ridurre l’ammontare dei dazi doganali. Per approfondire quest’ultimo argomento e gli strumenti che permettono di ottimizzare i processi, migliorando la competitività aziendale sul mercato, ti consigliamo questo articolo!
Non dovrebbero insorgere particolari problemi dopo il 1° aprile visto che, nel frattempo, l’agenzia ha reso disponibile una procedura digitalizzata tramite il portale AIDA (il portale dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoliche) per la richiesta dei certificati.
Si tratta di un iter introdotto “per assicurare una maggiore fluidità operativa”, come si legge nella comunicazione ufficiale, che, dopo la fase di sperimentazione avviata a novembre 2020, consente di acquisire i dati per la compilazione dei vari certificati (EUR.1, EUR MED e A.TR.) direttamente dalla dichiarazione doganale di esportazione.
Questa procedura digitalizzata consente anche di esportare e stampare i certificati necessari nel formato e nel modello tipografico previsto dalla normativa vigente.
Questo iter digitale è stato introdotto per due motivi: da un lato, per limitare gli spostamenti non necessari, soprattutto nella fase emergenziale che stiamo vivendo, dall’altro per ridurre il rischio di errori e difformità tra i dati inseriti nella dichiarazione doganale e quelli riportati sui certificati di circolazione.
La procedura, si legge sempre nella nota, “interviene sulla mera modalità di richiesta della certificazione e sulla modalità di compilazione da parte dell’operatore economico, restando invariati i modelli ed i formulari attualmente previsti in materia di certificazione dell’origine delle merci e le modalità - ordinaria o previdimata - di rilascio del certificato da parte dell’Ufficio delle Dogane”.
Quindi, l’iter si comporrà della presa in esame del formulario di domanda del certificato e dell’istruttoria della dogana, per portare poi al rilascio della merce.
La stessa nota dell’Agenzia delle Dogane sottolinea tuttavia come il legislatore dell'UE sia orientato a superare il tema della previdimazione, sostituendo l’emissione dei certificati EUR1 e EUR MED con la dichiarazione di origine su fattura.
La dichiarazione su fattura rappresenta una semplificazione per quanto riguarda l’import/export di merci di origine preferenziale, che consente di evitare rallentamenti nei traffici e possibili ritardi nelle consegne.
Si tratta di un'opportunità che si applica a tutti gli esportatori quando si tratta di fatture il cui importo massimo non supera i 6.000 euro. Nel caso di fatture di importo superiore, la semplificazione è concessa solo agli esportatori autorizzati o registrati.
Proprio per questo motivo, è ancora l’Agenzia delle Dogane a richiamare gli operatori in merito all’importanza di richiedere e acquisire lo status di esportatore autorizzato, nel caso in cui effettuino con regolarità esportazioni di prodotti originari verso i paesi accordisti.
Come abbiamo avuto modo di sottolineare in altri articoli in materia di Trade Compliance, in base alla normativa unionale lo status di esportatore autorizzato viene riconosciuto a “qualsiasi esportatore stabilito nel territorio doganale dell’Unione […] che effettui frequenti spedizioni di prodotti originari dell’Unione […] e che offra alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l’accertamento del carattere originario dei prodotti”.
Le figure giuridiche alle quali viene riconosciuto questo status hanno dunque la possibilità di rilasciare la prova dell’origine preferenziale delle merci esportate mediante dichiarazione effettuata direttamente in fattura, senza più necessitare dei certificati di circolazione EUR1 e EUR MED.
Una semplificazione procedurale che non solo ha effetti positivi sui tempi di movimentazione delle merci, ma consente di fruire delle agevolazioni in ambito daziario.
Scopri come diventare esportatore autorizzato e gestire il nuovo status, leggendo questo articolo!
Il modello EUR1 è un elemento chiave della procedura di dichiarazione di origine preferenziale delle merci; con questa espressione si fa riferimento a uno status dei prodotti, che dà diritto a un trattamento tariffario preferenziale, ovvero l’esenzione o riduzione del dazio.
Di fatto, la documentazione che attesta l’origine delle merci rappresenta un importante strumento di competitività, che permette alle aziende estere di mantenere i propri business e alle imprese clienti di importare merce a prezzi agevolati.
La dichiarazione di origine preferenziale è richiesta quando si sanciscono accordi commerciali tra Paesi, che prevedono benefici in cambio del rispetto della normativa. La documentazione è prevista nella maggior parte dei casi in cui siano presenti accordi di libero scambio siglati dall’UE con Paesi Terzi; senza queste procedure, non sarebbe possibile certificare che la produzione e l’origine della merce sono comunitarie e, di conseguenza, concludere le trattative.
Il tema dei certificati EUR1 è sicuramente di stretta attualità e di grande rilevanza, visto che i cambi normativi riguardano tutte le imprese che hanno a che fare con l'import ed export.
Per questo motivo Metisoft ha organizzato un webinar che tratta in modo esaustivo tutte le novità sulla modalità di presentazione del certificato, con l’aiuto di un importante esperto del settore, doganalista e tributarista.
Il webinar è datato aprile 2021, perché - come abbiamo anticipato nel corso dell’articolo - l’utilizzo della modalità di previdimazione dei certificati ha subito diverse proroghe negli ultimi mesi, l’ultima con scadenza marzo 2022. Ad ogni modo, al netto della data di scadenza della procedura di previdimazione presente, non cambiano le disposizioni discusse che - ad oggi - si prevede entrino in vigore a partire da aprile 2022.
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Nell’articolo di oggi abbiamo parlato di EUR1, con uno sguardo alle novità destinate a cambiare i processi di scambio di merci tra Stati accordisti.
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