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Eur1Con la fine dello stato d’emergenza, necessario per mantenere la sicurezza durante la fase più acuta della diffusione di Covid-19, anche le disposizioni in materia di export sono cambiate.

In particolare, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha previsto, dal 1 aprile 2022, nuove procedure di rilascio del certificato Eur1: le aziende che si occupano di esportazione devono, quindi, rivedere le proprie procedure e optare per strategie più smart e agevoli, come l’acquisizione dello status di esportatore autorizzato.

Le modalità di rilascio Eur1 a disposizione degli operatori

L’utilizzo dei certificati di circolazione previdimati è stata una procedura in vigore fino a marzo 2022, periodo in cui è terminato lo stato di emergenza. Questo ha portato l’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) a ripensare le nuove procedure di rilascio di:

 

  •         Eur 1
  •         EUR.MED
  •         A.TR

Con le nuove disposizioni, le imprese potranno seguire una delle tre vie fornite dalla Circolare n. 12/2022: ordinaria, facilitata e full digital.

Eur1: procedura ordinaria

Attraverso la procedura ordinaria, il documento doganale di esportazione è generato in automatico dal sistema dichiarativo, necessario per richiedere il certificato; è previsto, quindi, che venga stampato su apposito modello e presentato all’Ufficio Doganale di competenza – dove è stata registrata la dichiarazione di esportazione. L’Ufficio ha la competenza di apporre timbro e firma, fase cui segue la validazione del certificato.

La procedura facilitata

Questa prassi presenta una sostanziale differenza rispetto alla procedura ordinaria; in questo caso, infatti, si procede con la stampa del certificato su un formulario già timbrato, validato e firmato in precedenza presso l’Ufficio Doganale competente.

Questa semplificazione, al momento, è riservata ai soggetti AEO, titolari di autorizzazione concessa per:

  •         dimostrate e oggettive difficoltà legate alla distanza dall’Ufficio Doganale, che inficiano l’operatività
  •         condizioni inconciliabili con i tempi operativi dell’Ufficio, ad esempio nel caso in cui le operazioni di esportazione avvengano al di fuori dei tempi operativi dell’Ufficio

Eur1: la procedura full digital

Come richiama il nome stesso, la procedura full digital non richiede stampe su specifici formulari; si genera, infatti, un QR code per il tracciamento, stampabile su carta normale che non richiede validazione, timbri o firme.

Al momento, questa via preferenziale è riservata agli operatori coinvolti in attività export verso la Confederazione Svizzera.

Nuove procedure di rilascio o status di esportatore autorizzato?

In parte, la risposta viene già fornita dalla circolare n. 12/2022 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, già menzionata in questo articolo nell’ambito della spiegazione delle procedure di rilascio Eur 1.

Anche se il rilascio di Eur1 sta andando nella direzione della semplificazione e dell’adattamento a diverse necessità, la richiesta dello status di esportatore autorizzato sembra essere ancora lo strumento strategico che semplifica al massimo le attività di export. Come sottolineato dalla stessa circolare, richiedere questa condizione può rivelarsi molto vantaggioso, non solo nel caso di soggetti esportatori ma anche di intermediari.

Quindi, se da un lato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sta allineando le proprie modalità operative ai requisiti di un contesto geopolitico dinamico e a tratti complesso, dall’altro lato, la barriera principale all’agilità dei processi - rappresentata dalla validazione da parte dell’Ufficio Doganale – viene superata solo dalla modalità full digital. Oltretutto, come abbiamo visto, quest’ultima al momento è riservata alle esportazioni verso la Svizzera.

Eur1

Tornando ai vantaggi dello status di esportatore autorizzato, questo permette agli operatori di dichiarare l’origine direttamente su fattura, una modalità per ottimizzare, snellire e velocizzare l’intero processo di esportazione.

Lo status di esportatore autorizzato può essere concesso se sono garantite e rispettate alcune condizioni e obblighi, legati a:

  • frequenza di esportazioni
  • disponibilità di documenti giustificativi sull’origine dei prodotti
  • capacità di fornire garanzie sul prodotto
  • rilascio di tutte le dichiarazioni richieste
  • responsabilità rispetto a quanto presentato e dichiarato
  • conoscenza della materia normativa
  • disponibilità a fornire documenti richiesti dalle autorità doganali

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I requisiti e gli obblighi appena elencati mettono in luce la necessità per gli operatori, gli intermediari e i soggetti coinvolti nell’esportazione, di condurre le operazioni in perfetta conformità. I vantaggi e i benefici riservati allo status di esportatore autorizzato possono, infatti, venire meno se le procedure sono incomplete o presentano errori.

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