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modello eur1Con le importanti novità che riguardano le procedure di rilascio del modello Eur1, le aziende coinvolte in scambi commerciali all’estero devono rivedere le modalità operative; dal 1° aprile 2022, non è più possibile richiedere il modulo previdimato, per cui occorre optare per l’alternativa migliore che faciliti l’export.

Alla luce delle nuove disposizioni, conviene ancora richiedere il modulo, ora in formato digitale, o è meglio propendere per lo status di esportatore autorizzato? Ne parliamo nell’articolo di oggi.

Modello Eur1 previdimato: quali sono le alternative?

La possibilità di richiedere il modello Eur1 previdimato coincideva con la proroga dello stato di emergenza dovuto alla diffusione della pandemia da COVID-19; in un periodo storico di grandi difficoltà per i mercati e le aziende, si è voluto velocizzare gli scambi commerciali attraverso procedure semplificate.

Con la situazione sanitaria sotto controllo, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli non ha ritenuto necessario confermare questa opzione per le imprese. Dal 1° aprile 2022, la richiesta di rilascio dei certificati – non solo Eur1, ma anche EUR.MED e A.TR – potrà essere accolta solo in modalità digitale. Gli operatori possono procedere tramite una via:

  •         ordinaria

  •         semplificata

  •         totalmente digitale

Vediamo le differenze.

La procedura ordinaria per la richiesta del modello Eur1

Con questa modalità, l’operatore interessato (può trattarsi dell’esportatore stesso o di un suo rappresentante doganale) richiede il certificato Eur 1 online compilando i campi con le informazioni e i codici richiesti.

A questo punto, il documento viene scaricato, stampato e presentato all’Ufficio delle Dogane dove è stata registrata la dichiarazione di esportazione; qui, il modulo Eur 1 sarà validato in modo immediato.

La modalità semplificata

Questa procedura è riservata in modo esclusivo ai soggetti AEO, che siano titolari di specifiche autorizzazioni per sopperire a difficoltà operative; rispetto al modus ordinario, in questo caso non occorre effettuare procedure ex novo, ma è sufficiente stampare il certificato su un modello in proprio possesso, già validato e timbrato dall’Ufficio delle Dogane.

Questa procedura semplificata viene impugnata nel caso in cui il soggetto, ovvero l’esportatore o un rappresentante doganale, commetta irregolarità o venga meno ai requisiti che ne hanno garantito l’accesso.

Procedura full digital

Si tratta di una forma operativa in via di sperimentazione che, al momento, coinvolge solo la Confederazione Svizzera. Questa modalità rientra nel progetto “Eur1 Full Digital” ed è regolato dalla Circolare n. 13/2021, entrata in vigore nei primi mesi del 2022.

Modello Eur 1: sì o no?

Come abbiamo visto, dall’abolizione della modalità di richiesta di certificati previdimati, è obbligatorio per le imprese rivedere le proprie procedure. Questo comporta un’attenta valutazione dell’impatto delle attività sull’efficienza aziendale e sulla capacità di mantenere inalterati i flussi commerciali.

Pur non esistendo alcun impedimento alla richiesta del certificato Eur1 in formato digitale ad ogni esportazione, questo modus operandi risulterebbe, nel lungo termine, molto macchinoso.

Le aziende impegnate in attività export non potrebbero permettersi di richiedere moduli in modo così frequente; il rischio è di compromettere l’agilità dei processi e, di conseguenza, anche l’esportazione, il cui buon fine dipende dalle pratiche burocratiche.

Qual è la soluzione definitiva e più conveniente, quindi?

Richiedere lo status di esportatore autorizzato riserva imperdibili vantaggi alle imprese: oltre a non dover richiedere più singoli documenti, è possibile usufruire di importanti agevolazioni dagli scambi commerciali.

Con questa qualifica, le imprese possono certificare l’origine preferenziale della merce direttamente in fattura, senza dover richiedere il modello Eur1.

Se ti stai chiedendo quali sono le condizioni per dichiarare un prodotto di origine preferenziale, leggi questo articolo dal nostro blog!

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Gli esportatori autorizzati sono soggetti a obblighi e responsabilità?

Come per qualunque attività legata all’export, anche questo status comporta il rispetto di specifici requisiti che hanno a che fare, ad esempio, con il numero di esportazioni e la presenza di garanzie sul prodotto. Inoltre, gli operatori hanno il dovere di fornire tutta la documentazione richiesta, assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato. Allo stesso modo, conservare lo storico di transazioni e comunicazioni è fondamentale per tutelarsi di fronte a controlli doganali. Infine, la conoscenza della normativa aggiornata è un presupposto indispensabile per garantire al Paese importatore serietà e piena conformità agli standard di qualità.

È giusto domandarsi se i controlli manuali sulle attività siano sufficienti per mantenere lo status di esportatore autorizzato e godere dei suoi benefici.

Integrare nelle procedure di export una soluzione automatizzata può riservare molte opportunità, anche alle aziende più attente al tema della compliance; scenari globali in continua evoluzione, così come la mole di lavoro intensa, possono compromettere la puntualità rispetto alle procedure. I rischi sono molti, dalle sanzioni ai blocchi doganali: tutelarsi con una suite completa per la gestione della Trade Compliance garantisce agli operatori il rispetto delle disposizioni e il pieno controllo sulle attività.


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