<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=451519968711544&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

certificato Eur1Oggi la globalizzazione e i mercati connessi su scala internazionale richiedono una semplificazione delle procedure, che può essere raggiunta attraverso modalità operative innovative.

Il 2022 si è aperto con un’importante novità che riguarda il certificato Eur1: il termine, a decorrere dal 1° aprile, per la presentazione dei modelli previdimati. Questa condizione spinge alla valutazione dei benefici per le imprese che scelgono di optare per la qualifica di esportatore autorizzato. Ne parliamo nell’articolo di oggi.

Gli obiettivi della digitalizzazione del certificato eur1

A marzo 2022, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha emanato una circolare per chiarire le nuove procedure di rilascio dei certificati EUR1, EUR.MED e A.TR.

Come sottolineato dal documento stesso, l’introduzione delle nuove modalità ha l’obiettivo di fornire alle imprese gli strumenti per superare le sfide dei mercati; con l'intensificazione degli scambi economico-commerciali e degli investimenti su scala internazionale, i processi devono essere accessibili, agili e semplificati.

È con questa visione che, già nel 2021, l’ADM ha reso obbligatorio il passaggio dalla procedura di previdimazione a quella digitale per la richiesta dei certificati di circolazione, tra cui eur1. Tuttavia, lo stato di emergenza sanitaria in vigore dallo scoppio della pandemia da COVID-19 ha imposto più proroghe del termine di presentazione del documento previdimato.

A partire dal 1° aprile 2022, il rilascio del certificato Eur1 avviene in via digitale, con modalità chiarite dalla recente circolare, come riportato dal sito IPSOA.

Certificato eur1: tutto sulle procedure ridefinite

La comunicazione firmata nel marzo 2022 dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha chiarito le modalità riservate agli operatori che devono richiedere il certificato eur1.

Con la procedura ordinaria, l’esportatore – o la figura rappresentante – richiede il certificato digitale che, dopo lo scaricamento e la stampa, viene presentato all’ufficio doganale. Qui, la dichiarazione di esportazione viene registrata, timbrata e firmata; l’operazione può essere soggetta a controlli e, in questo caso, l’ufficio può provvedere in modo immediato alla validazione del certificato.

La modalità facilitata è riservata ai soggetti AEO (Authorized Economic Operator) che hanno segnalato difficoltà operative come, ad esempio, la distanza dall’ufficio doganale di esportazione; a questi soggetti è concessa l’opportunità di presentare il certificato stampato su un modello tipografico in proprio possesso, già validato, timbrato e firmato dall’ufficio competente.

La procedura full digital – in via di sperimentazione dal 1° marzo 2021 – si applica per le richieste di certificati eur1 per operazioni verso la Svizzera, sulla base di accordi tra l’ADM e l’autorità doganale elvetica.

Perché richiedere lo status di esportatore autorizzato?

In un contesto geo-economico in continua evoluzione, poter semplificare le procedure permette alle imprese di superare qualunque barriera agli scambi internazionali.

Per quanto le modalità di richiesta del certificato eur1 si stiano orientando a un approccio agile, optare per lo status di esportatore autorizzato continua ad essere la soluzione più vantaggiosa. Si tratta di una semplificazione messa a disposizione dalla normativa doganale dell’Unione Europea che permette ai Paesi accordisti di usufruire di importanti agevolazioni nell’export.

Richiedendo la qualifica di esportatore autorizzato, l’azienda può attestare l’origine preferenziale dei prodotti esportati direttamente sulla fattura, anziché attraverso il certificato eur 1.

Cosa significa che la merce è di origine preferenziale?

Questa classificazione riguarda i beni prodotti interamente in un luogo, diversi quindi da quelli di origine non preferenziale, definizione attribuita alla merce che ha subito solo l’ultima trasformazione significativa in quel luogo.

La modalità può essere concessa sia a soggetti esportatori che a intermediari doganali, purché rispettino specifici requisiti:

  •         effettuare esportazioni frequenti

  •         poter provare la natura della merce con documenti giustificativi dell’origine

  •         fornire garanzie sul prodotto

certificato Eur1 exportA questi si aggiungono anche diversi obblighi, quali:

  •         l’impegno a rilasciare tutte le dichiarazioni richieste

  •         assumersi la totale responsabilità delle dichiarazioni presentate

  •         conservare lo storico di tutte le comunicazioni

  •         assicurarsi che il rappresentante conosca la materia normativa

  •         la piena disponibilità a presentare qualunque documento richiesto dalle autorità

È bene sottolineare che anche per gli operatori autorizzati è indispensabile affidarsi a una soluzione automatizzata per la gestione delle pratiche; infatti, anche le aziende più attente a questi aspetti possono godere di imperdibili vantaggi da una visibilità completa sulle procedure.

Una suite completa per la Trade Compliance supporta le attività commerciali delle aziende e permette di:

  •         adeguarsi alle novità normative e in tempo reale

  •         rispettare le procedure per usufruire di condizioni daziarie agevolate

  •         semplificare le operazioni, migliorando la collaborazione interna


Vuoi saperne di più? Prenota una consulenza gratuita con uno dei nostri esperti di attività export e trade compliance.