Il nuovo Regolamento si è reso necessario a seguito del significativo sviluppo della tecnologia nell’ultimo decennio. A questo scopo, il Regolamento 821/2021 inasprisce il regime di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica e del transito dei prodotti dual use, allo scopo di intensificare la lotta al terrorismo e la proliferazione di armi, nonché di contrastare le violazioni dei diritti umani.
Ricordiamo che per esportare i beni duali occorre richiedere la preventiva autorizzazione ministeriale e presentarla in dogana unitamente alla dichiarazione doganale di esportazione. I prodotti a duplice uso (sia nuovi che usati) soggetti ad autorizzazione preventiva all’esportazione sono elencati nell’Allegato I del Regolamento UE n. 821/2021.
Tra le novità introdotte dal Regolamento UE n. 821/2021 si segnalano:
In particolare, per quanto attiene l’assistenza tecnica le novità riguardano:
Relativamente all’intermediazione la novità attiene al concetto di intermediario, che ora non è più vincolato alla residenza/stabile organizzazione nella UE, ma può essere qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca il servizio di intermediazione dal territorio della UE verso il territorio di un Paese Terzo.
Dal luogo in cui viene prestato il servizio dipende la competenza territoriale dell’Autorità di controllo e di rilascio delle autorizzazioni; nel caso di intermediazione il richiedente potrà essere un soggetto non stabilito nella UE, discostandosi la normativa, in tal frangente, dalla condizione insita ed imprescindibile nel concetto di esportatore.
Nel previgente Regolamento era prevista la possibilità per gli Stati membri di introdurre divieti e/o autorizzazioni all’esportazione di prodotti non listati come duali utilizzando la clausola “catch all” o adottando misure nazionali.
La clausola “catch all” consente di vietare o sottoporre ad autorizzazione l’esportazione di beni non elencati nell’Allegato I, qualora gli Stati membri siano venuti a conoscenza o siano stati informati, anche dallo stesso esportatore, dell’uso di tali beni per scopi militari o per la produzione di armi di distruzione di massa o in violazione dei diritti umani.
La novità sicuramente più rilevante riguarda l’applicazione della clausola catch all ai prodotti di sorveglianza informatica, ossia a quei prodotti a duplice uso appositamente progettati per consentire la sorveglianza informatica dissimulata di persone fisiche mediante il monitoraggio, l’estrazione, la raccolta o l’analisi di dati provenienti da sistemi di informazione e telecomunicazione.
Forte accento viene posto dal nuovo regolamento sulla necessità da parte degli esportatori che utilizzano autorizzazioni di esportazione globali di agire in maniera informata e responsabile in considerazione di una necessaria analisi del rischio da attuarsi anche mediante misure di controllo interno e di “due diligence” convergenti verso un programma interno di conformità (Internal Compliance Programme—ICP).
Tali attività vengono considerate come un “contributo degli esportatori, degli intermediari, dei fornitori di assistenza tecnica o di altre parti interessate all’obiettivo generale dei controlli sugli scambi”.
Anche il legislatore nazionale dovrà sicuramente tenere conto del Reg (UE) 2021/821 in vista delle modifiche da apportare al testo attualmente vigente del DLgs 221/2017, che contiene anche le misure sanzionatorie.
Un'ulteriore novità significativa riguarda il termine di conservazione dei documenti di esportazione, servizi di assistenza tecnica e intermediazione, aumentato a cinque anni.
Le autorizzazioni preventive necessarie per esportare i prodotti dual use e rilasciate dai singoli Paesi sono valide in tutti gli Stati membri; in Italia, la competenza per il rilascio è attribuita alla Divisione per i Materiali a Duplice Uso dell’UAMA - Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento - presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.