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DualUse_Landing-1A 12 anni di distanza dall’emanazione della previgente normativa in materia (Reg. 428/2009), dal 9 settembre 2021 è in vigore il Regolamento UE n. 821/2021 che contiene la nuova disciplina del commercio dei prodotti cd. dual use (o a duplice uso), ossia dei prodotti di uso civile/industriale ma potenzialmente utilizzabili per scopi militari.

Il nuovo Regolamento si è reso necessario a seguito del significativo sviluppo della tecnologia nell’ultimo decennio. A questo scopo, il Regolamento 821/2021 inasprisce il regime di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica e del transito dei prodotti dual use, allo scopo di intensificare la lotta al terrorismo e la proliferazione di armi, nonché di contrastare le violazioni dei diritti umani.

Ricordiamo che per esportare i beni duali occorre richiedere la preventiva autorizzazione ministeriale e presentarla in dogana unitamente alla dichiarazione doganale di esportazione. I prodotti a duplice uso (sia nuovi che usati) soggetti ad autorizzazione preventiva all’esportazione sono elencati nell’Allegato I del Regolamento UE n. 821/2021.

Le novità del Regolamento UE

Tra le novità introdotte dal Regolamento UE n. 821/2021 si segnalano:

  • l’estensione del concetto di “esportazione” anche alla trasmissione di software e tecnologie mediante mezzi elettronici verso un Paese extra UE; il trasferimento dei beni va inteso non solo in senso fisico, quindi, ma anche come trasferimento dell’intangibile (software e tecnologie) attraverso dispositivi elettronici, accesso a server e/o verbalmente;
  • l’estensione dei controlli ai servizi di intermediazione e alle attività di assistenza tecnica, anche da remoto, aventi ad oggetto beni duali (prima controllati solo indirettamente); l’assistenza tecnica su beni duali è considerata una forma di trasferimento di dati tecnici relativi agli stessi.

Assistenza tecnica su beni duali

In particolare, per quanto attiene l’assistenza tecnica le novità riguardano:

  • la definizione di fornitore di assistenza tecnica che richiama il caso di fornitura di assistenza a residente in Paese terzo temporaneamente ubicato o domiciliato nel territorio della UE;
  • l’estensione dei casi di esenzione al caso di destinazioni previste dall’autorizzazione generale della Unione AGEU EU001 (Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Stati Uniti e Regno Unito).

Servizi di intermediazione

Relativamente all’intermediazione la novità attiene al concetto di intermediario, che ora non è più vincolato alla residenza/stabile organizzazione nella UE, ma può essere qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca il servizio di intermediazione dal territorio della UE verso il territorio di un Paese Terzo.

Dal luogo in cui viene prestato il servizio dipende la competenza territoriale dell’Autorità di controllo e di rilascio delle autorizzazioni; nel caso di intermediazione il richiedente potrà essere un soggetto non stabilito nella UE, discostandosi la normativa, in tal frangente, dalla condizione insita ed imprescindibile nel concetto di esportatore.

  • l’estensione dei controlli alle nuove tecnologie di sorveglianza informatica dissimulata di persone fisiche (specificamente progettate per consentire la sorveglianza di persone tramite monitoraggio, estrazione, raccolta o analisi di dati provenienti da sistemi di informazione e telecomunicazione), ossia ai sistemi informatici e telematici di sicurezza e spionaggio, se usati per motivi terroristici, di repressione interna e/o in violazione dei diritti umani;
  • l’estensione della qualifica di “esportatore” ai viaggiatori che trasportano beni duali nel proprio bagaglio personale;
  • l’introduzione di nuove tipologie di autorizzazioni, sia di ordine generale, per i trasferimenti infragruppo e per quelli di crittografia, che di ordine specifico, ossia la nuova autorizzazione per “grandi progetti”.

La clausola “catch all” nel nuovo Regolamento Dual Use

Nel previgente Regolamento era prevista la possibilità per gli Stati membri di introdurre divieti e/o autorizzazioni all’esportazione di prodotti non listati come duali utilizzando la clausola “catch all” o adottando misure nazionali.

La clausola “catch all” consente di vietare o sottoporre ad autorizzazione l’esportazione di beni non elencati nell’Allegato I, qualora gli Stati membri siano venuti a conoscenza o siano stati informati, anche dallo stesso esportatore, dell’uso di tali beni per scopi militari o per la produzione di armi di distruzione di massa o in violazione dei diritti umani.

La novità sicuramente più rilevante riguarda l’applicazione della clausola catch all ai prodotti di sorveglianza informatica, ossia a quei prodotti a duplice uso appositamente progettati per consentire la sorveglianza informatica dissimulata di persone fisiche mediante il monitoraggio, l’estrazione, la raccolta o l’analisi di dati provenienti da sistemi di informazione e telecomunicazione.

Il programma interno di conformità (ICP)

Forte accento viene posto dal nuovo regolamento sulla necessità da parte degli esportatori che utilizzano autorizzazioni di esportazione globali di agire in maniera informata e responsabile in considerazione di una necessaria analisi del rischio da attuarsi anche mediante misure di controllo interno e di “due diligence” convergenti verso un programma interno di conformità (Internal Compliance Programme—ICP).

Tali attività vengono considerate come un “contributo degli esportatori, degli intermediari, dei fornitori di assistenza tecnica o di altre parti interessate all’obiettivo generale dei controlli sugli scambi”.

Anche il legislatore nazionale dovrà sicuramente tenere conto del Reg (UE) 2021/821 in vista delle modifiche da apportare al testo attualmente vigente del DLgs 221/2017, che contiene anche le misure sanzionatorie.

Ulteriori novità

Un'ulteriore novità significativa riguarda il termine di conservazione dei documenti di esportazione, servizi di assistenza tecnica e intermediazione, aumentato a cinque anni.

Le autorizzazioni preventive necessarie per esportare i prodotti dual use e rilasciate dai singoli Paesi sono valide in tutti gli Stati membri; in Italia, la competenza per il rilascio è attribuita alla Divisione per i Materiali a Duplice Uso dell’UAMA - Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento - presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.