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Il regolamento REACH da oltre 10 anni ha come obiettivo il fatto che l’esposizione a sostanze chimiche tanto per l’uomo che per l’ambiente sia sempre più sotto controllo. Tutto questo per migliorare la salute e la sicurezza del lavoratore, del cittadino e dell’ambiente che ci circonda. Per fare questo il REACH lavora su due livelli:

  • conoscere le proprietà delle sostanze chimiche attraverso il processo di registrazione;

  • tenere sotto controllo il flusso delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento con il divieto assoluto di interromperlo e permettere così un uso sicuro non solo del prodotto chimico ma anche dell’oggetto che può contenere una sostanza pericolosa.

L’obbligo di valutazione delle sostanze pericolose (SVHC)

A questo proposito ricordiamo che il REACH introduce una grande novità: l’obbligo di valutazione delle sostanze pericolose (le sostanze SVHC della Candidate List) contenute negli articoli che possono derivare sia da processi di trattamento dei materiali (basti pensare ai processi di verniciatura, di decapaggio o galvanici) sia dai materiali stessi che compongono gli articoli/oggetti (leghe, plastiche, ecc.). Si assiste così, come rappresentato nell’immagine sotto riportata, ad un processo completo di trasmissione delle informazioni dalla sostanza pura all’oggetto finale che possiamo impiegare nella nostra vita lavorativa o privata.

 

sostenza miscelaarticolo

sostanza ➡️ miscela ➡️ articolo

 

Grazie al regolamento REACH, in particolare l’articolo 7 comma 2, chi immette sul mercato europeo un qualsiasi oggetto sia fabbricato che importato da paesi extra Europa deve seguire attentamente le fasi di verifica e valutazione delle sostanze seguendo questo ordine:

  • La sostanza presente nell’articolo deve rientrare tra quelle SVHC in candidate list (si può trovare l’elenco di queste sostanze che cambia ogni sei mesi presso il sito dell’agenzia europea della chimica);

  • Il limite di concentrazione è pari allo 0.1% peso/peso calcolando questo valore sul componente più piccolo (nel caso di articoli complessi):

    1. se inferiore o pari a questo valore nessuna azione;

    2. se superiore c’è immediato obbligo di comunicare alcune informazioni di sicurezza al cliente secondo le disposizioni dell’art. 33 del REACH;

  • Se la quantità di sostanza pericolosa (SVHC-della Candidate List) contenuta in articolo supera poi il limite di 1 tonnellata/anno, allora bisogna verificare se qualcuno in Europa ha registrato tale sostanza per lo specifico utilizzo.

Ricordiamo però che il REACH si applica a prodotti chimici o articoli immessi sul mercato e non a tutto quello che è rifiuto o che diventa rifiuto. Qualche anno fa la Commissione Europea si rese conto che tutte queste utili informazioni del REACH si perdevano e non potevano essere utilizzate da coloro che poi dovevano riciclare e recuperare i rifiuti. Le informazioni sulle sostanze chimiche pericolose contenute negli articoli si interrompevano così nella comunicazione lungo la catena di approvvigionamento andando così in contrasto con tutti quelli che erano i nuovi obiettivi dell’economia circolare e della sostenibilità.

Leggi anche: Dichiarazione REACH e database SCIP: come gestire i nuovi obblighi e regolamenti del mercato nel 2021

Il database SCIP: tutte le novità in vigore dal 5 gennaio 2021

Proprio per sopperire a questa mancanza viene pubblicata nel 2018 la nuova Direttiva rifiuti: (EU)2018/851. Essa contiene importanti novità come il tema della decontaminazione per facilitare il riciclo e poi la comunicazione delle sostanze SVHC (le stesse identificate dal regolamento REACH) contenute nei prodotti immessi sul mercato (data base SCIP).

Questa nuova direttiva interviene così a chiudere il cerchio di questo complesso processo di trasmissione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento attraverso l’introduzione di un nuovo obbligo per tutti coloro che immettono sul mercato europeo articoli/oggetti che contengono sostanze pericolose e sono elencate nella candidate list. Questa novità, SCIP, che è entrata in vigore il 5 gennaio 2021, nasce addirittura per far andare oltre al ciclo di vita dei prodotti (articoli/oggetti) le importantissime informazioni che da tempo le aziende comunicano lungo la catena di approvvigionamento attraverso l’obbligo dell’articolo 7 e 33 del regolamento REACH visto sopra. Infatti, come esplicitato in figura sotto, i dati che le aziende dovranno inserire nello specifico portale (database SCIP) verranno poi utilizzati soprattutto da coloro che poi dovranno recuperare o riciclare i rifiuti di tali articoli (apparecchiature elettriche ed elettroniche, veicoli, abbigliamento, ecc.)

Database SCIP

             Soggetti che potranno usufruire delle informazioni del database SCIP informazioni del dato

Quindi, per il manifatturiero europeo, avere informazioni più sicure e garantite sui prodotti chimici utilizzati per produrre articoli/oggetti significa non solo maggiore garanzia e tutela per quanto viene immesso sul mercato ma anche aiutare e supportare coloro che poi dovranno recuperare tali prodotti. In materia, infatti, di economia circolare la contaminazione dei materiali è una delle maggiori piaghe che maggiormente ostacola il riciclo dei materiali. Conoscere sin dall’origine le informazioni sui prodotti chimici utilizzati e sui semilavorati e materiali acquistati attraverso lo scambio di informazioni tra fornitore e cliente è la via maestra non solo per conoscere la presenza di eventuali sostanze molto pericolose (SVHC – Candidate List) e poter dare così preziose informazioni a chi poi dovrà attivarsi per riciclare tali prodotti ma anche per studiare prodotti e processi alternativi.

La digitalizzazione del REACH

Per poter così far fronte alle nuove sfide del futuro, soprattutto in materia di economia circolare e sostenibilità, si dovrà investire e lavorare su due fronti: digitalizzare i dati così da renderli più facilmente utilizzabili e confrontabili con le diverse banche di dati e mettere in piedi un vero e proprio sistema di gestione delle informazioni sulle sostanze chimiche sia lungo la catena di approvvigionamento che all’interno delle nostre aziende.