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Il tema del rischio reputazionale e legale connesso alla instaurazione di rapporti con soggetti che ricoprono o hanno ricoperto importanti cariche pubbliche (PEP, ex-PEP) è di grande interesse in quanto questi soggetti, data la rilevanza degli incarichi attuali o passati, sono maggiormente esposti a potenziali fenomeni di corruzione, di riciclaggio di denaro o di finanziamento di altre attività illecite.

PEP sono le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami. Coloro che abbiano cessato di rivestire cariche pubbliche da almeno un anno quindi non devono più essere considerati PEP ma possono ancora essere ad alto rischio!

La definizione internazionale di PEP si è ampliata negli anni ma rimane il fatto che non c'è un consenso internazionale intorno alla definizione effettiva e ad oggi a livello internazionale rimangono tra le diverse giurisdizioni differenze su obblighi e regolamenti che non devono essere trascurate quando si effettua lo screening dei PEP.

Vi propongo una breve panoramica dalla prima definizione di PEP a quella odierna.

La prima definizione di PEP nel 2001

Il Comitato di Basilea pubblica nel documento Customer due diligence for Banks la seguente definizione di PEP: “Individui che sono o erano preposti ad alte funzioni pubbliche, come Capi di Stato o di Governo, personalità politiche, quadri superiori della Pubblica amministrazione, della magistratura e delle forze armate, dirigenti di imprese pubbliche e importanti esponenti di partiti politici”.

Nel documento per la prima volta si evidenzia anche la criticità delle relazioni tra banche e PEP includendo anche le persone e le imprese ed essi collegate: le banche, prima dell’avvio di un rapporto, sono invitate ad acquisire dalla clientela informazioni per verificarne l’eventuale natura di PEP.

La definizione del GAFI nel 2003 e la III Direttiva Antiriciclaggio del 2005

Il GAFI formula una propria definizione di PEP a partire da quella proposta dal Comitato di Basilea nel 2001 individuando come “collegati” i membri della famiglia e gli stretti collaboratori e circoscrivendo la nozione di PEP ai soli soggetti residenti in un altro Stato membro o in un paese terzo.

La Direttiva 2005/60/CE, III Direttiva antiriciclaggio, ripropone in sostanza la definizione fornita dal GAFI nel 2003.

2012: le tre tipologie di PEP

A febbraio il GAFI delinea per i PEP tre distinte tipologie confermando altresì l’estensione delle regole adottate per i PEP ai famigliari e a coloro che ne sono stretti collaboratori:

  1. foreign PEPs (individuals entrusted with prominent public functions by a foreign country);
  2. domestic PEPs (individuals entrusted with prominent public functions domestically);
  3. international PEPs (individuals entrusted with prominent public functions by an international organization).

Nel 2013, il GAFI spiega le ragioni che rendono necessaria una specifica disciplina antiriciclaggio per i PEP.

La IV Direttiva Antiriciclaggio del 2015

La distinzione fra le diverse categorie di PEP proposte dal GAFI viene meno con la Direttiva 2015/849/UE, IV Direttiva antiriciclaggio, che include nella medesima definizione di PEP sia quelli domestici che quelli internazionali: Capi di Stato, Capi di governo, ministri e viceministri o sottosegretari e i parlamentari, e anche i “membri di organi legislativi analoghi”.

2017: il numero di PEP si allarga

In Italia, con il D.Lgs. n. 90, si ha l’inclusione fra i PEP degli assessori regionali, dei sindaci dei capoluoghi di provincia o città metropolitane, dei comuni non capoluogo di provincia con un numero di abitanti non inferiore a 15.000, dei direttori generali di ASL e di aziende ospedaliere anche universitarie e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.

2018: la V Direttiva Antiriciclaggio

Direttiva 2018/843/UE, V Direttiva antiriciclaggio: “Al fine di identificare le persone esposte politicamente nell’Unione, è opportuno che gli Stati membri pubblichino elenchi indicanti le funzioni specifiche che, in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, devono essere considerate importanti cariche pubbliche. Gli Stati membri dovrebbero richiedere che ogni organizzazione internazionale accreditata nei loro territori pubblichi e aggiorni un elenco delle importanti cariche pubbliche ricoperte nell’ambito di tale organizzazione internazionale”.