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atti legislativi ue

L’Unione Europea, per raggiungere gli obiettivi stabiliti nei trattati, adotta diversi tipi di atti legislativi. Alcuni si applicano in tutti i paesi dell'UE, altri solo in alcuni di essi; alcuni sono vincolanti, altri no. Scopriamo insieme quali sono.

Atti legislativi UE: quali sono

La direttiva è un atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'UE devono realizzare. Spetta ai singoli paesi definire attraverso disposizioni nazionali come tali obiettivi vadano raggiunti. Sono note a tutti le direttive in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. A partire dai primi anni '90 la normativa si è aggiornata con sei Direttive che hanno apportato progressivamente modifiche mirate su alcune materie specifiche al quadro normativo dell'Unione.

La raccomandazione è un atto legislativo non vincolante e non ha conseguenze sul piano giuridico. Una raccomandazione consente alle istituzioni europee di rendere note le proprie posizioni e di suggerire linee di azione senza imporre obblighi giuridici a carico dei destinatari.

Anche il parere è un documento specifico non vincolante che permette alle istituzioni europee di esprimere il proprio specifico punto di vista, regionale, economico o sociale senza imporre obblighi giuridici ai destinatari limitandosi a fornire indirizzi operativi.

La decisione è un atto legislativo vincolante per i suoi destinatari (ad esempio un paese dell'UE o una singola impresa), è direttamente applicabile e contiene indicazioni operative. La decisione del Consiglio entra in vigore all'atto della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Anche il regolamento è un atto legislativo vincolante per qualsiasi persona o entità (operatori economici, autorità pubbliche, ecc.) all'interno dell'UE che deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell'intera Unione. Il regolamento definisce il campo di applicazione delle misure e le modalità della loro attuazione; il Consiglio adotta un regolamento quando l’Unione Europea prende una decisione.

Adozione delle sanzioni in UE

Come strumento essenziale della politica estera e di sicurezza comune (PESC), l’Unione Europea ricorre all’applicazione di misure restrittive o "sanzioni" pienamente conformi agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, anche in materia di diritti umani e libertà fondamentali. Le sanzioni sono sempre formulate in modo da ridurre al minimo le conseguenze negative per chi non è responsabile delle politiche o delle azioni che hanno portato alla loro adozione, in particolare per la popolazione civile locale e per le attività legali svolte nel paese.

Spetta all’alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) proporre le misure restrittive che sono poi stabilite nelle decisioni del Consiglio in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC). Le misure proposte sono esaminate e discusse dai pertinenti organi preparatori del Consiglio e successivamente il Consiglio adotta la decisione all'unanimità.

L’attuazione di misure di congelamento dei beni e/o altri tipi di sanzioni economiche e/o finanziarie eventualmente previste nella decisione del Consiglio, devono essere attuate mediante un regolamento del Consiglio. In questo caso quindi, sulla base della decisione PESC del Consiglio, l'alto rappresentante e la Commissione presentano una proposta congiunta di regolamento del Consiglio. La proposta di regolamento, dopo essere stata esaminata dagli organi preparatori del Consiglio (Gruppo dei Consiglieri per le relazioni esterne (RELEX) e Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper)), passa per l’adozione al Consiglio stesso che informa quindi il Parlamento Europeo circa l'adozione del regolamento del Consiglio.

Affinché entrambi gli atti giuridici producano effetti nello stesso momento, decisione PESC del Consiglio e regolamento del Consiglio sono adottati in modo contestuale. Questa modalità riveste particolare importanza nel caso in cui le misure adottate prevedano il congelamento dei beni.

Le misure che non richiedono un regolamento attuativo e sono quindi stabilite unicamente nella decisione PESC, come ad esempio gli embarghi sulle armi o le restrizioni di viaggio, devono essere attuate dagli Stati Membri. Spetta alla Commissione verificare che gli Stati Membri abbiano attuato i regolamenti in maniera adeguata e nel rispetto dei tempi previsti.


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